Il Decreto Rilancio è già in vigore ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020, con misure urgenti sulla salute, sostegno di lavoro ed economia, politiche sociali legati all’emergenza Coronavirus. All’art 82 resta confermata la misura del REM, il Reddito di emergenza già annunciato in precedenza e spettante ai nuclei familiari che in conseguenza della emergenza Covid hanno subito forti contrazioni del reddito. Spetterà a tutti coloro che ne faranno richiesta entro il mese di giugno e verrà erogato in due quote di importo pari a 400 euro (e aumentati dal moltiplicatore utilizzato secondo i criteri stabiliti dal comma 5 dell’art 82 in oggetto riguardanti le caratteristiche del proprio nucleo familiare secondo i parametri validi anche ai fini ISEE). Ancora non vi sono indicazioni precise su quando richiederlo da parte dell’Inps, ma ecco i requisiti:
- residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
- un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore a una soglia di 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, fino a un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino a un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE;
- un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, aumentata di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Massimale incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);
- un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a euro 15.000.
Nota importantissima: il reddito di emergenza NON spetta al nucleo familiare in cui vi sia un componente che percepisce o abbia percepito altri benefici precedentemente istituiti per far fronte alla crisi da Coronavirus dal decreto-legge n 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell’articolo 44 del medesimo decreto-legge, ovvero ancora di una delle indennità di cui agli articoli 84 e 85 del presente decreto-legge. E non spetta se nel nucleo familiare vi è un membro che percepisce o ha percepito una indennità tra le seguenti:
- art. 27 indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
- art. 28 indennità lavoratori iscritti alla gestione speciale Ago
- art. 29 indennità dei lavoratori stagionali del turismo e delle terme
- art. 30 indennità lavoratori del settore agricolo
- art. 38 indennità lavoratori dello spettacolo
Il Rem, inoltre, non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:
- essere titolari di pensione diretta o indiretta, fatta eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
- essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui al comma 5;
- essere percettori di reddito di cittadinanza.