Accadde oggi: 21 novembre 533 d.C., pubblicata la “Costitutio Imperatoriam” di Giustiniano

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Giustiniano, uomo dalla forte personalità, nella sua carriera si avvalse sempre di importanti collaboratori. Tra questi, Giovanni di Cappadocia, prefetto del pretorio, Triboniano, quaestor sacri palatii (una sorta di ministro della giustizia dei nostri giorni), Belisario e Narsete, comandanti militari. L’imperatore ebbe come principio ultimo quello di riconquistare l’Occidente caduto nelle mani dei barbari, riportare la pace e procedere a una raccolta del diritto romano. Quest’ultimo obiettivo lo conseguì in ogni dettaglio, e grazie a questo impegno la sua figura venne considerata come quella del legislatore per antonomasia. Una compilazione graduale, e cominciò in tale intento già nel 528, emanando una costituzione, nota dalle parole iniziali come Haec quae necessaria, in cui disponeva che una commissione, composta da funzionari ed esperti di diritto, provvedesse alla compilazione di un codex, raccolta di leggi imperiali da attuarsi con i materiali dei codici Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano, integrati con la successiva legislazione imperiale. Giustiniano intendeva, con il codice, ridurre la prolixitas litium, la lunghezza delle cause, manipolando e tagliando i testi originari, aggiungendo o cambiando le parole, raggruppando in una sola disposizione le norme disperse in vari provvedimenti. Il codice entrò in vigore il 7 aprile 529 con la legge detta Summa rei publicae.


L’anno dopo Giustiniano promulgò una nuova costituzione nota come Deo auctore, nella quale manifestò la propria intenzione di procedere a una grande compilazione degli scritti dell’antica giurisprudenza, gli iura, cui dare il nome di Digesto o Pandette. Nella Deo auctore, Giustiniano preannunciò anche la redazione di un’opera istituzionale, di cui non possediamo la legge introduttiva, come per il Codice e il Digesto. La costituzione detta Imperatoriam, del 21 novembre 533, era diretta a quella “gioventù desiderosa di apprendere le leggi”, suddivisa in quattro libri e che abbracciava sia il diritto e il processo privato sia la materia penale. Il testo era considerato un manuale didattico per i giovani del primo anno di studio del diritto, desiderosi di apprendere l’introduzione generale della materia giuridica. Il primo paragrafo della Costituzione individua nel binomio arma et leges la base dell’imperatoria maiestas mentre i due successivi ricordano le gesta belliche e giuridiche dell’imperatore. Il terzo paragrafo nomina anche i commissari, mentre il quarto e il quinto spiegano il piano dell’opera e il suo metodo. Il sesto contiene la bibliografia. La parte finale del sesto paragrafo, inoltre, attribuisce valore di legge a tutta l’opera.