Promulgata dal Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, fu pubblicata nell’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nr 298
“Onorevoli colleghi, con la seduta di poche ore fa il compito dell’Assemblea Costituente può dirsi adempiuto. Ecco il testo definitivo della Costituzione, che mi appresto a consegnare al presidente dell’Assemblea. Era un compito difficile e faticoso. Il Comitato di redazione è apparso molte volte quasi una mitica unità; i suoi membri si sono divisi ed hanno combattuto fra loro; ma dopo tutto vi è stato, e si rivela oggi, uno spirito comune, uno sforzo di unità sostanziale; ed oggi il Comitato compatto sente la responsabilità e la solidarietà del suo lavoro, ed è orgoglioso di averlo portato a termine. Questo io devo dichiarare, a suo nome, all’Assemblea e ringraziarla di aver sanzionato l’opera nostra. Questa è un’ora nella quale chi è adusato alle prove parlamentari, chi è stato in trincea, chi ha conosciuto il carcere politico, è preso da una nuova e profonda emozione. È la prima volta, nel corso millenario della storia d’Italia, che l’Italia unita si da una libera Costituzione: un bagliore soltanto vi fu, cento anni fa, nella Roma repubblicana di Mazzini. Mai tanta ala di storia è passata sopra di noi”.
Era durante la seduta antimeridiana dell’Assemblea Costituente del 22 dicembre 1947, l’ordine del giorno recava: “Votazione finale a scrutinio segreto della Costituzione della Repubblica italiana” e questo fu solo l’inizio del lungo e commosso discorso dell’onorevole Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione.
La Costituzione venne promulgata dal Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, e pubblicata lo stesso 22 dicembre nell’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nr 298. Entrò in vigore il 1 gennaio 1948.
Consta di 139 articoli e 18 disposizioni transitorie. Le norme della Costituzione italiana sono distinte in tre gruppi: il primo riguarda i principi fondamentali dell’ordinamento italiano; il secondo stabilisce i diritti e i doveri dei cittadini; (Parte I); il terzo determina l’ordinamento della Repubblica, regolando i suoi organi principali e le loro funzioni (Parte II).
Giornalista