Busta paga giugno e luglio 2020: ecco gli aumenti previsti. Bonus cuneo fiscale

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I prossimi mesi ci saranno grandi novità per i lavoratori dipendenti del settore privato: la busta paga dei mesi di giugno e luglio 2020 conterrà belle sorprese. Si tratta del taglio al cuneo fiscale sugli stipendi di lavoratori e lavoratrici. Ricordiamo che il Decreto n. 3/2020 ha previsto una nuova misura a beneficio dei contribuenti della “classe media” per mezzo della completa riscrittura del bonus IRPEF, quello di 80 euro che diventerà di 100 euro, quindi 20 euro netti in più ogni mese, per 6 mesi. Nello specifico:

  • per i redditi fino a 28.000 euro, il bonus cuneo fiscale sarà riconosciuto direttamente in busta paga, per un importo pari a 100 euro al mese;
  • per i redditi da 28.001 euro, e fino al limite di 35.000 euro, il bonus cuneo fiscale sarà riconosciuto direttamente in busta paga, per un importo pari a 80 euro al mese;
  • per i redditi da 35.001 euro, e fino al limite di 40.000 euro, il bonus cuneo fiscale sarà riconosciuto direttamente in busta paga, per un importo compresa tra 80 euro e 0 euro.

Per i redditi dai 28.000 euro e fino a 40.000 euro, il bonus derivante dal taglio al cuneo fiscale non sarà riconosciuto come credito Irpef in busta paga, ma nella forma di detrazione fiscale. La nuova agevolazione fiscale, in particolare, sarà pari a:

  • 480 euro se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
  • 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro. In tal caso, la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.

Inoltre, chi nel mese di marzo 2020 ha continuato a lavorare nonostante l’emergenza epidemiologica da Coronavirus, avrà un incentivo di tipo economico pari a 100 euro. L’importo va rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese e bisogna anche qui rispettare dei limiti economici che indicheremo di seguito. Il lavoratore non dovrà effettuare alcuna richiesta specifica, in quanto il premio verrà riconosciuto in maniera automatica dal datore di lavoro. Il datore di lavoro dovrà effettuare:

  • il conteggio delle giornate lavorate dal dipendente in rapporto a quelle lavorabili;
  • il calcolo dell’importo del premio;
  • l’erogazione del premio a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
  • la compensazione di quanto anticipato mediante mod. F24.

Per quanto riguarda il lavoratore part time, ai fini del calcolo del quantum erogabile, il rapporto deve tener conto dei giorni effettivamente lavorati presso la sede di lavoro e di quelli lavorabili.