L’assegno al nucleo familiare (ANF) è un sostegno economico per i lavoratori dipendenti, legato alle tipologie del Nucleo Familiare, al numero dei componenti e all’ammontare del reddito complessivo delle famiglie che risulta inferiore ai valori rideterminati dalla Legge ogni anno. Anche quest’anno l’INPS ha aggiornato le tabelle riferite alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare. Le nuove tabelle entreranno in vigore il 1° luglio 2020 e resteranno valide fino al 30 giugno 2021. La corresponsione dell’assegno spetta, di norma, al dipendente che effettua una specifica richiesta, ma anche il coniuge del lavoratore titolare del diritto all’assegno può formulare apposita domanda al datore di lavoro del consorte per richiedere il pagamento diretto degli importi spettanti. Lo stesso nucleo familiare può beneficiare di un solo assegno e la domanda deve essere ripresentata ogni anno, comunicando tempestivamente le variazioni che comportino la cessazione o la rideterminazione dell’importo dell’assegno. Lo stesso assegno è esente dal calcolo delle ritenute previdenziali e fiscali, in quanto non concorre alla formazione del redditi. Il diritto all’assegno si prescrive in cinque anni, per cui è possibile richiedere gli arretrati entro un periodo massimo di cinque anni dalla data della domanda stessa. Nei casi di separazione, divorzio o presenza di persone inabili all’interno del nucleo familiare, gli amministrati che presentino la domanda per la prima volta, hanno l’obbligo di allegare i documenti relativi alle condizioni sopra elencate e, in particolare, alla composizione del nucleo.
Per tutti i percettori dell’ANF che non rinnovino l’apposita domanda annuale direttamente agli uffici competenti, NoiPA provvede automaticamente alla sospensione dell’assegno a decorrere dal 1° luglio di ogni anno. Il richiedente deve comunicare tempestivamente eventuali variazioni relative alla composizione del nucleo o del reddito complessivo, che comportino una cessazione o una rideterminazione dell’importo dell’assegno. In caso di scioglimento dell’unione civile, il diritto alle prestazioni familiari sarà regolato ove possibile in conformità con quanto disposto dal codice civile se compatibile ed espressamente previsto. Per quanto concerne, in particolare, il nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati dopo l’unione, l’Istituto ha sottoposto la questione al Ministero del lavoro. Per quanto riguarda invece le convivenze, ai fini della misura dell’ANF, per la determinazione del reddito complessivo è assimilabile ai nuclei familiari coniugali la sola situazione dei conviventi di fatto che abbiano stipulato il contratto di convivenza, qualora dal suo contenuto emerga con chiarezza l’entità dell’apporto economico di ciascuno alla vita in comune. Clicca qui per visualizzare i nuovi importi.
Giornalista