Comunicato Stampa – Agenzia Giornalistica Lps
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Il Giudice di Pace di Guardia Sanframondi, Dott. Alfredo Mancini, all’udienza del 13 febbraio 2025, nella causa tra un automobilista, assistito dall’avv. Roberto Iacovacci del Foro di Latina, ha accolto l’opposizione dell’utente e, per l’effetto, ha annullato l’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura di Benevento. Decisiva ed assorbente, ai fini della decisione, si è rivelata l’eccezione concernente la mancata omologazione del dispositivo elettronico “autovelox” che risulta solo approvato.
“Relativamente alla mancanza di prova dell’omologazione dell’autovelox – scrive il GdP – nella comparsa di costituzione, la Prefettura di Benevento sostiene che le procedure di omologazione e quelle di approvazione dei dispositivi e sistemi di regolazione e controllo della circolazione stradale sono equivalenti”.
La tesi non è condivisibile: la Prefettura di Benevento, quindi, non prova l’intervenuta omologazione. Invero dagli atti emerge che il dispositivo utilizzato è l’autovelox T-Exspeed V.2.0. e che la Prefettura di Benevento ha versato in atti i decreti di approvazione del MIT ma non ha provato la intervenuta omologazione”.
“Premesso, quindi, che è pacifico che l’apparecchio autovelox utilizzato per l’accertamento a carico del ricorrente non era omologato, la questione di diritto da risolvere consiste nello stabilire se possa ritenersi, sul piano giuridico, equipollente all’omologazione la sola preventiva approvazione dell’apparecchio”.
Sottolinea ancora il Giudice di Pace di Guardia Sanframondi: “La questione è stata risolta dalla Suprema Corte con la recente ordinanza n. 10505 del 18/04/2024. La Corte ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”.
Lo stesso GdP, infine, ha tenuto a precisare: “Non possono avere un’influenza sul piano interpretativo le circolari ministeriali, le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l’appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo”. Per questi motivi il Giudice di Pace ha accolto il ricorso con conseguente annullamento della ordinanza opposta.